Restano confermati anche per l’anno d’imposta 2017 gli importi detraibili delle spese
universitarie non statali stabiliti per le annualità precedenti . È stato pubblicato in Gazzetta
ufficiale (serie generale 64/2018) il decreto del ministero dell’Istruzione del 28 dicembre scorso
che fissa i tetti di spesa massima detraibile per l’iscrizione ai corsi di laurea e post laurea delle
università non statali.

Il decreto è il frutto delle modifiche introdotte dalla legge 107/2015 e successivamente dalla
legge 208/2015, che hanno riformulato l’articolo 15, comma 1, lettera e) del Tuir che prevede la
detrazione dall’imposta lorda del 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione
universitaria, per le università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente
per ciascuna facoltà universitaria con decreto del ministero dell’Istruzione da emanare entro il
31 dicembre, tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università
statali.

L’importo massimo detraibile è stato diversificato, in relazione alle singole aree disciplinari,
prendendo in considerazione la situazione relativa ad un livello di riferimento rappresentativo
degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle università statali, senza tenere
conto delle riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti condizioni economiche
degli studenti. All’interno del decreto, vi è anche una lista contenente il raggruppamento dei
corsi di laurea suddivisi per area.
Un’ulteriore differenziazione è stata gestita anche per zona geografica; questo con il fine di
rendere comparabili e uniformi le detrazioni spettanti agli studenti delle università non statali
con quelle statali.
Con il decreto è stato individuato anche il livello di spesa massimo detraibile, riferito agli
studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e
secondo livello. Agli importi stabiliti dal decreto va sommato l’importo della tassa regionale per
il diritto allo studio. Si ricorda poi che i limiti stabiliti nelle tabelle si applicano anche per le
spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento, anche se non espressamente
menzionati nel decreto ministeriale.
Il limite individuato dal decreto del Miur include anche la spesa sostenuta per il test di
ammissione. Per le spese per frequenza di corsi universitari all’estero, ai fini della detrazione,
occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione
appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il
domicilio fiscale (circolare n. 18/E/2016).
Infine, per quanto attiene i documenti di spesa da conservare, per dimostrare il corretto
sostenimento delle spese sarà necessario conservare i bollettini bancari o postali recanti gli
importi pagati nel corso del 2017.