L’Accreditamento iniziale consiste nell’autorizzazione da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca ad attivare Sedi, Scuole, Corsi di Studio (triennali, magistrali, magistrali a ciclo unico, dottorati di ricerca) a seguito della verifica da parte di ANVUR del possesso di requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria definiti dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 19/2012, DM 439/2013, DM 6/2019, DM 989/2019, DM 446/2020, DM 289/2021, DM 1154/2021).

I requisiti di Accreditamento iniziale dei CdS consistono in:

  1. Trasparenza: verifica della completezza di tutte le informazioni richieste nella SUA-CdS;
  2. Requisiti di docenza: verifica della consistenza del corpo docente e della sua qualificazione;
  3. Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei CdS: stabiliscono le unità minime di durata delle attività formative;
  4. Risorse strutturali: comprendono le strutture messe a disposizione dei singoli CdS (aule, laboratori, ecc.) o di CdS afferenti a medesime strutture di riferimento (Dipartimenti, Strutture di Raccordo), quali biblioteche, aule studio, ecc;
  5. Requisiti per l’AQ dei CdS: prevedono la presenza documentata delle attività di AQ per il CdS.

Le metodologie e i criteri di valutazione sono individuati da ANVUR in coerenza con gli standard e le Linee guida europee (Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area), tenuto conto che i nuovi corsi di studio devono essere istituiti nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università e da quanto previsto dal Decreto Ministeriale in vigore sull’Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio (D. Lgs. 19/2012, DM 6/2019, DM 989/2019, DM 446/2020, DM 289/2021, DM 1154/2021, DD 2711 del 22/11/2021).